Descrizione

Fra le forme speciali di commercio al dettaglio sono la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione, oltre a tutte le operazioni commerciali svolte online (Art. 75 L.R. 62/2018).

Iter procedura

A chi è rivolto
È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti.

Descrizione
    • Non occorre alcun titolo aggiuntivo quando la forma speciale  di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia. Se l’attività viene svolta con l’ausilio di un deposito, questo deve avere una destinazione d’uso commerciale. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
     Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Come fare
Occorre presentare Scia di avvio attività al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività. Indicazioni utili per la trasmissione della pratica, quantificazione dei diritti di istruttoria, modalità di versamento dei relativi diritti sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive":
https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive

Cosa serve
    • Art. 75 L.R. 62/2018 (Capo IX Codice del Commercio, Forme speciali di commercio al dettaglio)
     Regolamento n. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari
     Requisiti soggettivi morali -- art. 11 L.R. 62/2018
     Requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore alimentari - art. 12 L.R. 62/2018
     Requisiti per i cittadini extracomunitari - per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa si ottiene
Titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

Tempi e scadenze
La scia di avvio attività ha efficacia immediata. Il Comune effettua le verifiche entro 60 gg dalla presentazione della scia, come previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sviluppo Economico e Turismo
Referente
Maurizio Bertini
Responsabile
Nicoletta Francioni
Indirizzo
Via del Cassero 19 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256332
E-mail
m.bertini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it; n.francioni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedi' ore 9.00-12.00 e 16.00-18.00

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