Descrizione

Tutti i soggetti che intendano svolgere attività di recupero rifiuti così come previsto da D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i. o dal D.M. 161/2002 e ne posseggano le caratteristiche sono tenuti a presentare una comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.

Iter procedura

A chi è rivolto
Gestori impianti di gestione rifiuti definiti dal Decreto legislativo 152/2006 artt.  215 e 216

Descrizione
Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato alla sola "comunicazione di gestione rifiuti in procedura semplificata ex artt. 215 e 216 del d. lgs. n. 152/2006", ha facoltà di di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013.
Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all’articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l’autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006  o l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del DLgs. n. 152/2006  o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente è obbligato  a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (vedi scheda relativa). L’iscrizione è valida 5 anni stante il pagamento annuale del diritto di iscrizione secondo le tabelle ministeriali.
La presentazione della comunicazione/integrazione/rinnovo o altro, va effettuata utilizzando i moduli predisposti ed allegando tutta la documentazione prevista.
La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Come fare
La comunicazione dovrà essere inviata tramite Sportello Unico Attività Produttive SUAP competente, del Comune in cui è ubicato lo stabilimento

Cosa serve
In base al D.P.R 59/2013, art.3 comma 3 sono previste due modalità di presentazione della “comunicazione di inizio attività”: presentazione della “comunicazione di inizio attività” in modalità autonoma o presentazione della “comunicazione di inizio attività” quale endoprocedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale. In entrambi i casi la domanda può essere predisposta secondo la modulistica scaricabile dal sito https://www.suap.toscana.it/star

Cosa si ottiene
Iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti 

Tempi e scadenze
Il termine istruttorio previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 è di 90 giorni

Quanto costa
      Per la validità dell'istanza devono essere versati allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune diritti di segreteria pari a € 30,00 e all'autorità competente i diritti istruttori per un importo variabile in corrispondenza del quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto, secondo quanto previsto dal D.M. 350/1998
I diritti di segreteria devono essere pagati esclusivamente tramite sistema PagoPA diritti e oneri SUAP - Diritti ed oneri SUAP | Comune di San Casciano in Val di Pesa (sancascianovp.net)
     La validità dell’Iscrizione al Registro è subordinata al pagamento del diritto annuale di iscrizione

Ulteriori informazioni
Gli allegati sono quelli univocamente indicati in ciascuno degli endoprocedimenti AMB da attivare, di volta in volta secondo il caso specifico, scaricabili da STAR
    

I tecnici comunali ricevono solo previo appuntamento

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
D.P.R. n. 27/2011
D.P.R. n. 59/2013

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ambiente
Referente
Elena Bagnolesi
Responsabile
Barbara Ronchi
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - piano primo - 50026 San Casciano in Val di Pesa
E-mail
e.bagnolesi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

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