Descrizione

Info servizio


Le annotazioni sono postille, note che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi. Le annotazioni, disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, sono eseguite per l'atto al quale si riferiscono contenuto nei registri di Stato Civile, direttamente o su istanza di parte.

Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile, risultano di seguito all'atto cui si riferiscono e ne costituiscono parte integrante.

La legge stabilisce quali annotazioni debbano venir riportate negli estratti per riassunto dei relativi atti. Sono indicate le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell’atto (ad esempio la dichiarazione della scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni nell'atto di matrimonio). Mentre non sono riportate le annotazioni modificative del contenuto dell’atto (come ad esempio il cambiamento di cognome), in questo caso l’estratto viene rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.

Modalità di richiesta

La richiesta di annotazione avviene  direttamente da parte dell'autorità compentente, quale l'Autorità giudiziaria, altro Comune, Consolato Italiano all'estero, oppure dal Notaio.

Tempi

Tempestivamente, comunque entro 30 giorni

Informazioni

Annotazioni a margine dell'atto di nascita


Negli atti di nascita si annotano ad esempio:
    • il matrimonio contratto ovvero la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
    • la separazione e il divorzio tra i coniugi o lo scioglimento dell'unione civile
    • il provvedimento di cambiamento del nome o del congome e la sua revoca
    • il provvedimento di rettifica del sesso
    • l'adozione e la sua revoca
    • l'apertura della tutela e sua revoca
    • la sentenza di interdizione e sua revoca
    • l'acquisto, la perdita, la rinuncia e il riacquisto della cittadinanza italiana
    • l'avvenuto riconoscimento
    • gli estremi dell'atto di morte
per un elenco esaustivo si fa riferimento all'art.49 del DPR 396/2000
     
Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio


Negli atti di matrimonio si annotano ad esempio:
    • il regime patrimoniale scelto dagli sposi e sue modifiche
    • ricorsi, sentenze,  omologhe, accordi e negoziazioni di separazione
    • sententenze, accordi e negoziazioni di divorzio
    • dichiarazioni di nullità del matrimonio
    • dichiarazione di riconciliazione

• il provvedimento di cambiamento del nome o del congome di uno degli sposi e la sua revoca
     
per un elenco esaustivo si fa riferimento all'art.69 del DPR 396/2000
     
     
Annotazioni a margine dell'atto di morte


Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonchè le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.


Annotazioni a margine dell'atto di cittadinanza
Negli atti di cittadinanza si annotano le rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati nell'atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale e gli annullamenti degli atti di cittadinanza.


Annotazioni a margine degli atti dell'Unione Civile
Negli atti dell'unione civile si annotano gli atti relativi al regime patrimoniale

Normativa di riferimento

DPR 396/2000  - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256310
E-mail
i.vadi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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