Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Descrizione
Info Servizio:
AUTOCERTIFICAZIONE o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato attesta di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, delle quali egli abbia diretta conoscenza. Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. È regolata dall’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).
Chi deve accettare l'autocertificazione
Dal 15 settembre 2020 chiunque (soggetto pubblico o privato) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute, quindi:
- Tutte le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Inps, motorizzazione, ecc...)
- Tutti i gestori di servizi pubblici (le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc...)
- Tutti i soggetti privati, inclusi banche, assicurazioni, professionisti, imprese, società sportive ecc… Attenzione: Il cittadino che intende avvalersi dell’autocertificazione nei confronti dei privati, deve assicurarsi di indicare nel documento stesso di prestare il proprio consenso affinché il soggetto privato che che riceve l’autocertificazione possa verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.
Il rifiuto da parte dell'addetto della Pubblica Amministrazione o del gestore di servizi pubblici, di ricevere ed accettare l'autocertificazione non autenticata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Quando non può essere utilizzata l'autocertificazione
La legge stabilisce in modo puntuale quali sono i documenti che non possono essere sostituiti da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.
Verifiche e responsabilità penali
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti ed e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (Modulo per richiesta di verifica delle autocertificazione da parte dei privati)
Modalità di richiesta
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere:
- firmate dall'interessato davanti al dipendente addetto a riceverle
- firmate e inviate per posta, fax o consegnate da un'altra persona allegando fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante sottoscrittore
- sottoscritte mediante la firma digitale e inviate per via telematica.
Requisiti del richiedente
Possono rendere le dichiarazioni sostitutive:
- i cittadini maggiorenni italiani e dell'Unione europea;
- le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini maggiorenni di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica italiana, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Per i minori, le dichiarazioni vengono sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore.
Per gli interdetti, vengono sottoscritte dal tutore.
Per gli inabilitati ed i minori empancipati, possono essere sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore
Costi
Nessuno
Nei rapporti con i privati, se viene richiesta l'autentica della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo euro 16,00.
Informazioni
Quali dichiarazioni riguarda
L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati relativi a:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini dellaconcessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Le dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Normativa di riferimento
- Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- art. 15 della legge 183/2011
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi demografici ed elettorali
- Referente
- Lucia Morabito
- Responsabile
- Silvia Benvenuti
- Indirizzo
- Via del Cassero, n.21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256310
- anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì e Giovedì 8.30 -12.30 e 16.00 -18.30; Martedì 8.30 - 12.30; Mercoledì e Venerdì 8.30 - 13.30
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