Modalità di richiesta

La domanda di autorizzazione allo scarico, completa di tutti gli elaborati, è presentata in duplice copia, di cui una in bollo; nel caso in cui vi sia anche la necessità di ottenere l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, se presentata contestualmente, oltre alla domanda in bollo e attestazione del versamento degli oneri di istruttoria relativi, la documentazione tecnica è da presentare sempre in duplice copia.

Documentazione da presentare

Atti e documenti da allegare
Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue domestiche dovrà essere presentato:
1. domanda di autorizzazione allo scarico (nuovo scarico o scarico esistente)
2. attestazione del versamento degli oneri di istruttoria
3. documentazione ed elaborati indicati nella modulistica allegata alla domanda
4. pratica di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nel caso di scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo ovvero, ancora, in corpo idrico superficiale non significativo, se in area soggetta a vincolo idrogeologico
5. copia del deposito in Provincia Ufficio Difesa del Suolo della domanda di autorizzazione idraulica ex Regio decreto 523/1904, nel caso di scarichi in corpo idrico superficiale di competenza demaniale

Costi

Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del R.R. n. 46/2008, è fissata in € 70,00 la somma dovuta per i costi di istruttoria. Tale importo deve essere pagato ESCLUSIVAMENTE con avviso PagoPA da generare sul sito del Comune al seguente link: PORTALE DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (plugandpay.it)  selezionando diritti di segreteria pratiche ambientali

Informazioni

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito di domanda presentata utilizzando i modelli appositamente predisposti.
La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico, responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire ovvero, nel caso di autorizzazione amministrativa o di SCIA, preliminarmente al procedimento stesso ovvero prima della comunicazione di fine lavori.
In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile.
Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo. Inoltre la relazione dovrà evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.
L'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
La durata dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio; sono tacitamente rinnovate in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure il mantenimento di uno scarico non conforma a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Legge Regionale n. 20/2006 e ss.mm.ii.

- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 46/2008 e ss.mm.ii.

- Regolamento edilizio comunale

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ambiente
Referente
Valentina Mocali
Responsabile
Michela Martini
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - piano primo - 50026 San Casciano in Val di Pesa
E-mail
v.mocali@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

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