Autorizzazione allo scarico fuori fognatura acque reflue e industriali e acque meteoriche contaminate
Documentazione da presentare
La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) presso il Comune in cui recapita lo scarico.
Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue industriali e di acque meteoriche contaminate dovrà essere presentato:
1. domanda di autorizzazione allo scarico sotto forma di attivazione dell'autorizzazione unica ambientale (ex D.P.R. n. 59/2013)
2. attestazione del versamento dei diritti di istruttoria pena l'inammissibilità dell'istanza.
3. documentazione ed elaborati indicati nella modulistica indicata nella domanda
La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate, completa di tutti gli elaborati previsti, è presentata in via telematica (PEC)
Costi
Quale condizione di procedibilità della domanda, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria di € 100,00 per nuove istanze e istanze di rinnovo e di € 50,00 per varizioni, così come stabilito dal Regolamento dell'AIT; dovranno essere versati sul conto presso il Banco Popolare Società Cooperativa – IBAN: IT86 A 05034 02801 000000005000 - intestato a "Autorità Idrica Toscana" o sul C/C postale n° 1004150569 intestato all'"Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno". Tali diritti sono al netto degli eventuali ulteriori oneri richiesti da ARPAT.
Informazioni
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Sono acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 comma 1, lettera h).
Sono acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 (art. 2 comma 1, lettera e).
Il gestore dell'impianto ovvero l'avente titolo d'uso sullo scarico assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto è obbligato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, nel caso non sia già da assoggettarsi all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), sotto forma di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (vedi scheda relativa).
I tempi del procedimento sono quelli previsti dall'art. 124 comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 (entro 60 giorni) salvo quanto stabilito dalla norma in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013 (entro 90 giorni).
Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Provincia.
L'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
La durata dell'autorizzazione, in virtù del procedimento AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013, è di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio, salvo il caso di diversa indicazione nell'atto finale.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure il mantenimento di uno scarico non conforma a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii
- D.P.R. n. 59/2013
- Legge Regionale n. 20/2006 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 46/2008 e ss.mm.ii.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Ambiente
- Referente
- Barbara Ronchi
- Responsabile
- Michela Martini
- Indirizzo
- Via del Cassero, n.19 - piano primo - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
- Tel
- 0558256338
- m.martini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
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