Diritto di interpello
Descrizione
L'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) disciplina l'istituto del DIRITTO DI INTERPELLO, che consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di inoltrare all'ente impositore circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle norme tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
Informazioni
Il diritto di interpello, che è un procedimento amministrativo, rappresenta senza dubbio un utile e valido strumento per migliorare i rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione.
Nella formulazione dei quesiti, i contribuenti devono esporre la questione in maniera sintetica, ma esauriente, con riferimento a casi concreti.
I quesiti, oltre che indicare le generalità del richiedente, vanno scritti e devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico (ad esempio, giurisprudenza o risoluzione ministeriale).
E' preferibile che il contribuente "suggerisca" la soluzione ritenuta corretta, al fine di una maggiore comprensione dell'ordine dei problemi e della rilevanza pratica del quesito.
L'Amministrazione deve rispondere entro 120 giorni. In caso contrario si ritiene accettata l'interpretazione ed il comportamento suggeriti dal richiedente (silenzio – assenso).
E' sempre possibile per l'amministrazione ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza o dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi distinte situazioni:
1. se il contribuente ha già applicato la norma secondo il parere precedentemente reso (o indicato dall'istante in caso di carenza di risposta) la questione è chiusa, ma se in futuro il contribuente dovrà dare nuova esecuzione alla norma dovrà applicare l'ultima interpretazione dell'amministrazione;
2. se il contribuente non ha ancora dato attuazione al primo parere, il cambio di orientamento comporterà il pagamento delle maggiori imposte e interessi ma senza l'irrogazione di sanzioni.
L'istanza (inerente i soli tributi comunali) può essere trasmessa al Comune
- da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
- via fax al n. 055 / 82.56.361, o
Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000:
Art. 11. (Interpello del contribuente)
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze , adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Responsabile
- Roberto Bastianoni
- Indirizzo
- Via del Cassero, 21 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256361
- r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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