Descrizione

Dal 01.01.2011 è entrata in vigore la L.R. n. 59 del 17.11.2010 che ha modificato alcuni aspetti sostanziali della legge per la raccolta dei funghi epigei spontanei del 1999.

Costi

I residenti in Toscana che vogliono andare e raccogliere funghi devonoo effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana di € 13,00 per le autorizzazione semestrali o di € 25,00  per quelle annuali.

La ricevuta di versamento deve riportare nella causale “ RACCOLTA FUNGHI” e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme ad un documento di riconoscimento.

Per i minori tra i 14 ed i 18 anni, il versamento degli importi suddetti deve essere effettuato dall’esercente la patria potestà genitoriale, e deve contenere nella causale l’indicazione delle generalità del minore stesso.

I ragazzi tra i 14 e 18 anni che hanno frequentato un corso di informazione  ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali  ed hannoo ottenuto il relativo attestato di frequenza, possono beneficiare di una riduzione del  50 per cento degli importi suddetti.

I minori di anni 14 possono effettuare la raccolta senza l’autorizzazione (quindi senza pagamento) solo se accompagnati da persona maggiorenne ed il quantitativo da questo raccolto concorre a formare il quantitativo massimo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.

Coloro che vogliono raccogliere i funghi nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna autorizzazione ( quindi di nessun versamento).

I NON residenti in Toscana possono scegliere non più fra due, ma fra tre opzioni di pagamento per le autorizzazioni alla ricerca e raccolta funghi, valide su tutto il territorio regionale:

- 15 euro per un giorno

- 40 euro per sette giorni consecutivi

-100 euro per un anno.

Informazioni

L’autorizzazione che abilita la raccolta dei funghi sul territorio toscano (costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti), viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di San Casciano.

I tipi di autorizzazione sono: personale e turistica ed in entrambi i casi l'autorizzazione è sostituita dalla ricevuta relativa al versamento degli importi previsti dalla legge, che costituisce denuncia di inizio di attività in forza dell'indicazione ( da apportare sul retro del bollettino postale) delle generalità , del luogo e della data di nascita , della residenza del raccoglitore, nonchè alla causa del versamento.

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Il limite di raccolta giornaliero per ogni persona è di 3 Kg.

Non ci sono limiti , invece, per gli imprenditori  agricoli  e soci di cooperative  agroforestali che, in possesso di  attestato di idoneità  al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli ispettorati  micologici, svolgano la raccolta, ai fini di  integrazione  del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Divieti per alcune specie

E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del  cappello sia inferiore a:

-        quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);

-        due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)

E’ vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta

La raccolta dei funghi  epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia  riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme  diverse  e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base  di specifici regolamenti.

La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).

I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.

E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica.

Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.

Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.

 

Normativa di riferimento

- L.R. 22.03.1999 N. 16 e successive modifiche

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sport e Attività Ricreative
Responsabile
Laura Poli
Indirizzo
Via Machiavelli n. 56 - piano primo - San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256258
E-mail
l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

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