Imposta Municipale propria (IMU)
Informazioni
Cos'è l'IMU
A decorrere dall'anno 2012 è entrata in vigore la nuova imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI.
Dal 1° gennaio 2014 l'I.M.U. ha costituito la componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
La legge di Bilancio 2020 ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU.
Chi paga l'IMU
I soggetti passivi per l'imposta municipale propria, anche se non residenti nello stato italiano, sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali quali:
- usufrutto, enfiteusi, uso, superficie, diritto di abitazione, titolari di contratti di leasing, concessionari di beni demaniali.
Scadenze
Le scadenze per il pagamento dell'IMU, da effettuare con modello F24, sono:
• 16 giugno 2023 (acconto pari al 50%)
• 18 dicembre 2023 (saldo)
E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Conto corrente del Comune su cui effettuare i versamenti IMU per i residenti all'estero:
codice IBAN IT48 P 03069 38053 100000046011
NOVITA' IMPORTANTI
Proprietari residenti all’estero
Dall''anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 50%.
Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Sono escluse dall'applicazione dell'imposta:
- l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa ( una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7);
- le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che l’assegnazione della casa all’ex coniuge risulti dal provvedimento del giudice e l’ex coniuge che continua a vivere nell’ex casa familiare sia anche quello a cui il giudice ha assegnato i figli della coppia;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1,A/8eA/9.
Sono inoltre esenti dall'applicazione del tributo gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili: le unità immobiliari di qualunque categoria catastale – ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) – sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2023 nel caso in cui tali immobili non siano utilizzabili nè nella disponibilità del proprietario/soggetto passivo, e per essi sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio] o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Come si calcola l'IMU
La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente specifico di categoria.
I coefficienti per categoria sono:
• 160 per tutti gli immobili di categoria A (tranne le A10), C2, C6 e C7
• 140 per tutti gli immobili di categoria B, C3, C4 e C5
• 80 per gli immobili di categoria A10 e D5
• 55 gli immobili di categoria C1
• 65 per tutti gli immobili di categoria D (tranne i D5)
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) che la utilizzano come propria abitazione di residenza, alle seguenti condizioni:
1) il comodante deve risiedere nel comune di San Casciano V.P.;
2) il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia;
3) il comodato deve essere registrato;
La riduzione si applica anche nel caso il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione nel comune di San Casciano V.P., ad accezione di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile;
IMU su immobili locati a canone concordato di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: è prevista una riduzione al 75% dell' imposta.
Per il riconoscimento della riduzione in caso di contratto di locazione a canone concordato, sottoscritto ai sensi dell'Accordo Territoriale sulle locazioni abitative firmato dal Comune di San Casciano V.P. in data 20 ottobre 2017, e dell'accordo stipulato il 25 giugno 2020, il contratto medesimo, se non stipulato con l'assistenza delle associazioni dei proprietari e/o degli inquilini, DEVE essere corredato da una attestazione di conformità dei contenuti giuridici ed economici dell'atto a quanto previsto dall'Accordo Territoriale, rilasciata da una delle suddette Associazioni. (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20 aprile 2018)
Le riduzioni decorrono dalla data di stipula del contratto (di locazione o comodato); Il contratto verbale decorre dal 1° gennaio.
IMPORTANTE: Enti non commerciali ed ecclesiastici
Esempi:
Abitazione principale: Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = ... – detrazione = IMU dovuta
Altri Fabbricati Cat. A, C (esclusi A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5): Rendita x 1,05 x 160 = ... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Altri fabbricati Cat. B, C/3, C/4 e C/5: Rendita x 1,05 x 140 = ..... x aliquota : 100 = IMU dovuta
Fabbricati di categoria A/10 e D/5: Rendita x 1,05 x 80 = ........ x aliquota : 100 = IMU dovuta
Fabbricati di Cat. C/1: Rendita x 1,05 x 55 = .............. x aliquota : 100 = IMU dovuta
Aree fabbricabili: Valore venale area x aliquota : 100 = IMU dovuta
Modalità di versamento
L'Imu deve essere versata con l'utilizzo del Mod. F24, con l'applicazione dei seguenti codici tributo:
3912 IMU -IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINENZE;
3916 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – COMUNE;
3918 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI – COMUNE;
3925 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – STATO;
3930 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE
3914 IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI
Avvertenze
Eventuali quesiti sull'IMU possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica: imutasi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Normativa di riferimento
La disciplina dell’I.M.U. è prevista dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, come modificato dalla Legge di conversione 22/12/2011 n. 214, e dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 "Legge di Bilancio 2020" articolo 1 commi da 739 a 783.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Olivia Arconti - Francesco Borghi
- Responsabile
- Alessandra Semplici
- Indirizzo
- Via del Cassero, 21 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256361
- imutasi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
- Orario di apertura
- lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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