I.U.C. - Imposta Unica Comunale
Descrizione
ATTENZIONE!
Ai sensi dell'articolo 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 "legge di Bilancio 2020" l'Imposta unica comunale (IUC) è abolita nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI); le due imposte sono state unificate nella nuova IMU:
https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/imposta-municipale-propria-imu
Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).
Costi
Il versamento dell'IMU e della TASI è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi (es. CAAF).
Importante: anche chi non ha il possesso dell'immobile (e quindi: non ne ha la proprietà, l'uso, l'usufrutto, ecc.) ma lo occupa a qualsiasi titolo (ad esempio: lo detiene in locazione) è tenuto a versare la Tasi, in misura pari al 10% dell'ammontare del tributo, purchè non destinato a propria abitazione principale.
Per il versamento della TARI, il gestore del Servizio, Quadrifoglio spa, provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento direttamente al domicilio dei contribuenti.
Informazioni
Dal 1° gennaio 2014 (secondo quanto previsto dalla L. 27.12.2013, n. 147 -"Legge di Stabilità per l'anno 2014") è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone:
- dell' imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da chi possiede immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze non classificate nella categoris A/1, A/8 e A/9;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia del soggetto che occupa l'immobile non destinato a propria abitazione principale (quindi, anche chi detiene un fabbricato in locazione, versa la Tasi). La TASI non è dovuta per i terreni agricoli e per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares), soppresso a decorrere dal 01.01.2014;
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha già approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ed ha già deliberato anche le aliquote e le detrazioni di IMU e TASI, oltre alle tariffe unitarie della TARI.
Pertanto, le scadenze di pagamento sono le seguenti:
Per IMU e TASI:
- 17 giugno 2019, per il versamento dell'acconto;
- 16 dicembre 2019, per il versamento del saldo.
Per la TARI:
- 16 maggio 2019, per il versamento del 1° acconto, pari al 35% della tassa,
- 16 settembre 2019, per il versamento del 2° acconto, pari al 35% della tassa,
- 1° dicembre 2019, per il versamento del saldo
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Olivia Arconti - Francesco Borghi
- Responsabile
- Alessandra Semplici
- Indirizzo
- Via del Cassero, 21 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256361
- imutasi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
- Orario di apertura
- lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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