Modalità di richiesta

L'Amministrazione comunale dispone  il trasferimento  dell'autorizzazione  per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente alla presentazione  della  domanda all'ufficio competente  utilizzando il modello  relativo .

Requisiti del richiedente

Le autorizzazioni disponibili  sono state tutte  assegnate, in seguito  a pubblico concorso, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a)possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio;  

c) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

d)  non avere in corso procedure fallimentari e non essere stato dichiarato fallito, salvo il caso in cui sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; e) rimessa nel territorio del Comune.

Il rilascio delle autorizzazioni per  il  servizio di noleggio con conducente svolto con autobus invece è di competenza  della Provincia di Firenze .

 

Costi

Nessun costo

Informazioni

Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con  autovetture,  aventi un massimo di nove posti compresi il guidatore, oppure con veicoli aventi un numero di posti superiore a nove e denominati autobus.  E’ un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone , con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio di noleggio con conducente  svolto con autovettura  può essere  esercitato a seguito del rilascio di autorizzazione da parte del Comune previo concorso pubblico.

Per tale  servizio l’amministrazione  comunale,  ha stabilito  il numero delle autorizzazioni da rilasciare  (attualmente n. 14) nel rispetto di quanto previsto dalla  deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.1995.

ttualmente nel Comune   non  sono state previste  ulteriori  autorizzazioni   pertanto  chi vuole esercitare tale attività  può procedere  solo  attraverso il subingresso in  un’attività esistente purché il subentrante  sia in possesso dei requisiti  sopra indicati.

Il trasferimento  dell'autorizzazione d'esercizio è consentito , per atto tra vivi,  su richiesta del titolare dell’autorizzazione e a condizione che il cedente, come persona fisica  intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. essere titolare dell'autorizzazione  da almeno cinque anni;
  2. aver compiuto i sessanta anni;
  3. essere  diventato permanentemente  inabile ( certificazione rilasciata  dalla Competente commissione medica)  o  inidoneo  al servizio per malattia, infortunio  (certificazione rilasciata  da un medico convenzionato  con L’ASL o medico legale) o per  ritiro definitivo  della patente di guida (copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento).

Il trasferimento dell’autorizzazione  di  ncc  per  mortis causa  è autorizzato a favore di uno degli eredi  appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti  previsti  per l'esercizio  della professione e dell'attività, oppure a favore di un terzo designato in accordo tra gli eredi, nel termine perentorio  di due anni, e purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività. Durante il periodo che precede il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa il  servizio deve essere  esercitato direttamente  da un erede o da un dipendente  in possesso dei requisiti previsti.

Qualora il trasferimento non riesca  a perfezionarsi  entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e  messa a concorso. Qualora, per il decesso del titolare  dell'impresa individuale, questa risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore di età,  è consentito agli eredi  o ai loro legittimi rappresentanti  l'esercizio provvisorio  mediante sostituti  iscritti nel ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore.

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Sostituzione del veicolo

Qualora il titolare  dell’autorizzazione   voglia sostituire il veicolo  indicato nell’autorizzazione, dovrà   richiedere al Comune, utilizzando  l’apposito stampato, la dichiarazione  della titolarità della licenza indicando nella stessa  la tipologia del nuovo  veicolo, per  poi  consegnarla all’Ispettorato della Motorizzazione per l’annotazione sulla carta di circolazione la destinazione d’uso del veicolo . Una volta ottenuto l’aggiornamento sulla carta di circolazione della destinazione d’uso, da parte della Motorizzazione, il titolare dell’autorizzazione deve  consegnarne una copia in Comune  per il rilascio della presa d’atto da parte dell’ufficio competente.

Normativa di riferimento

- L. del  15.01.1992  n. 21

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sport e Attività Ricreative
Responsabile
Laura Poli
Indirizzo
Via Machiavelli n. 56 - piano secondo - San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256258
E-mail
l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
Lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

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