Descrizione

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune dove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Modalità di richiesta

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza. In questa sede verrà fatto firmale un verbale che contiene le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

  • il nome e il cognome;
  • la data e il luogo di nascita;
  • la cittadinanza;
  • la residenza, la libertà di stato;
  • se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
  • se hanno già contratto matrimonio;
  • se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
  • se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Requisiti del richiedente

Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato. Vai alla scheda "Matrimonio di cittadini stranieri in Italia"

Documentazione da presentare

  • Documento d'identità di entrambi gli sposi
  • Codice Fiscale
  • In caso di matrimonio religioso: richiesta del Parroco o Ministro di culto
  • Per i cittadini stranieri: Nulla osta al matrimonio o altro documento previsto per il Matrimonio di cittadini stranieri in Italia
  • n. 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi)

Iter procedura

L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi.
L'atto di pubblicazione viene quindi pubblicato all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge ( 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Costi

Una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residendi in Comuni diversi)

Tempi

 

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

Informazioni

Casi Particolari:
I minori che abbiano comunque compiuto 14 anni, devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla del divorzio.
Tale termine non si osserva:
1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'e' stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.

Anche le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.

Normativa di riferimento

Codice Civile (articoli dal 93 al 105)
D.P.R. 396/2000 (articoli dal 50 al 62)

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256310
E-mail
i.vadi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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