Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati.
Con ordinanza sindacale vengono disposte dall'autorità amministrativa competente le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Chiunque abbandona o deposita rifiuti o li immette in acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 comma 1 del d. lgs. n. 152/2006:
Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981. Al verbale di accertamento, emesso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, per la contestazione dell'illecito amministrativo per la violazione dell'art. 192 coma 1 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'interessato può entro 30 giorni presentare istanza di ricorso, in carta da bollo da 14,62 €, avanti il Sindaco o il dirigente competente.
Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno; il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza non ottemperata. Avverso, invece, il provvedimento di ordinanza sindacale o dirigenziale, può essere proposto ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, da notificarsi al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
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