Per un intervento di manutenzione programmata il sistema di intermediazione pagoPA non sarà disponibile il giorno martedì 28/03/2023 a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 00:00 del 29/03/2023.
Ci scusiamo per il disagio.
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L'incapacità di sottoscrivere può essere di due tipi:
A) - INCAPACITA' GIURIDICA
B) - INCAPACITA' FISICA.
L'ipotesi A) comprende le situazioni di incapacità assoluta:
L'ipotesi B) comprende le seguenti situazioni:
In tali casi chi esercita la potestà o il curatore assisterà l'incapace ed aggiungerà la propria firma in calce all'atto da autenticare.
I due casi sopra individuati nulla hanno a che vedere con l'impedimento alla dichiarazione ed alla sottoscrizione di chi non sa o non può firmare per impedimenti fisici o di analfabetismo, in relazione ai quali trova applicazione l'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per chi non sa o non può firmare il pubblico Ufficiale attesta, senza necessità di testimoni, previo accertamento dell'identità personale del dichiarante, che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, (che deve essere capace di intendere e di volere), e che vi è un impedimento alla sottoscrizione ( la causa dell'impedimento non deve essere specificata, in modo da garantire la privacy).
La sussistenza di una malattia mentale comporterebbe, come detto, la necessità di procedere all'inabilitazione od all'interdizione del soggetto, con conseguente azione avanti al giudice ordinario e nomina di un curatore o di un tutore (con obbligo per quest'ultimo, di rendicontare al giudice tutelare ogni atto compiuto nell'interesse dell'incapace).
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova in un impedimento temporaneo a causa dello stato di salute (ovviamente tale concetto non comprende le infermità che determinano incapacità di intendere e di volere), possono essere sostituite da dichiarazioni, contenenti espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, rese dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
La sottoscrizione di tali dichiarazioni dovrà essere autenticata nel caso in cui sia necessaria per la riscossione di benefici economici del soggetto temporaneamente impedito.
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