T.A.S.I. - Tributo per i Servizi Indivisibili
Descrizione
Attenzione!
La Tasi è soppressa a partire dall'anno 2020 (art. 1, comma 738 della L. n. 160/2019) e viene ricompresa nella nuova Imu, l'Imposta Municipale Unica.
Dall'anno 2020 la quota del 10 per cento posta in precedenza a carico del contribuente Tasi (locatario, comodatario ecc.) confluisce così nella nuova Imu, dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
Modalità di richiesta
Dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Costi
Le scadenze per il pagamento della TASI sono:
- 17 giugno 2019 (acconto pari al 50%)
- 16 dicembre 2019 (saldo)
E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno.
Versamento del tributo
N.B. : il versamento della TASI è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi (es. CAAF).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici:
- 3958 "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze";
- 3959 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale";
- 3960 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili";
- 3961 "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati".
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, (ENTI PUBBLICI) sono stati istituiti i
seguenti codici:
- 374E "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale";
- 375E "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili";
- 376E "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati".
Informazioni
Che cos'è la TASI
Costituisce una delle tre componenti dell'imposta comunale unica (IUC).
E' il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili.
Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante (quindi anche chi detiene un immobile in locazione) versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, qualora il periodo di utilizzo del fabbricato sia superiore a 6 mesi nell'arco dello stesso anno solare.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
E' escluso dal pagamento della TASI il locatario o comunque l'occupante (se diverso dal possessore) di una unità abitativa destinata a propria abitazione principale.
La disciplina della Tasi è contenuta nel Titolo III del vigente Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 marzo 2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 7 aprile 2014 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 del 10 marzo 2016.
Base imponibile e riduzioni
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria dell'immobile:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7
140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5
80 per i gruppi A/10 e D/5
65 per la categoria D
55 per la categoria C/1
La base imponibile TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) che la utilizzano come propria abitazione di residenza, alle seguenti condizioni:
il comodante deve risiedere nel comune di San Casciano V.P.,
il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia,
il comodato deve essere registrato.
La riduzione si applica anche nel caso il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione nel comune di San Casciano V.P., ad accezione di abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431.
Le riduzioni decorrono dalla data di stipula del contratto (di locazione o comodato); il contratto di comodato d'uso verbale, decorre dal 1° gennaio a prescindere dalla data di registrazione.
Per il riconoscimento di entrambe le riduzioni il soggetto passivo TASI è tenuto a presentare, nei termini di legge, la dichiarazione TASI indicando gli estremi della registrazione del contratto o allegando copia dello stesso.
Avvertenze
L'atto deliberativo che contiene le aliquote e le detrazioni relative alla TASI è la deliberazione del Consiglio comunale. n.21 del 10.03.2016.
Eventuali quesiti sulla TASI possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica imutasi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Olivia Arconti - Francesco Borghi
- Responsabile
- Alessandra Semplici
- Indirizzo
- Via del Cassero, 21 - 50026 - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256361
- imutasi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
- Orario di apertura
- lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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