Descrizione

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale finalizzata al reinserimento delle previsioni oggetto delle ATRU 07 dell'Allegato 1 e PEQ 1 dell'Allegato 7 delle NTA adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 luglio 2018.

Il Regolamento Urbanistico fu approvato sotto la vigenza della LR 1/2005 ed in data 01/08/2017 sono decorsi cinque anni dall’efficacia e, fatta eccezione per le varianti per le quali non si è ancora esaurito il quinquennio, si è determinata la decadenza delle previsioni relative alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi del territorio.
Gli ambiti di trasformazione sono stati disciplinati dal RUC redigendo per ogni area una scheda norma  e sono stati  raggruppati nell'allegato 1 per le aree ATRU, AT, ATP e ATRP e nell'allegato 7 per le aree PEQ di atterraggio;
All'entrata in vigore della L.R. 65/2014, avvenuta il 27 novembre 2014, il Comune di San Casciano era dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ricadendo quindi nell’applicazione dell’art. 222 della LR 65/2014 “ Disposizioni transitorie generali” e dell’art.224 della LR 65/2014  “Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato” ed avendo la possibilità di procedere all'adozione ed approvazione di varianti al piano strutturale ed al regolamento urbanistico

La presente Variante riguarda gli interventi decaduti e previsti nelle Schede ATRU 07 e PEQ 1 del Regolamento Urbanistico, agisce all’interno del perimetro del centro abitato e non modifica né gli obiettivi né le azioni previste nelle precedenti Schede del RUC  non apportando  modifiche al  loro perimetro.
La Variante nasce dalla necessità di reintrodurre le due previsioni al fine di consentire la riqualificazione di una porzione del territorio del Capoluogo eliminando situazioni di degrado e contribuendo alla creazione di una nuova viabilità ed i servizi del centro abitato.
Per la realizzazione degli interventi previsti dalle due schede era già stato presentato un piano attuativo ( 20 marzo 2017 - protocollo 4757). Il Piano aveva iniziato il proprio iter ma che non è arrivato a conclusione prima della decadenza delle previsioni. Per il  piano attuativo era già stato acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT ed era già stato fatto il deposito delle indagini geologiche di fattibilità al Genio Civile che in data 23 agosto 2017 si sono concluse con esito positivo senza prescrizioni.

La Variante  si  limita a riconfermare le previsioni contenute nelle schede decadute del RU  integrandole  al fine di far proprie le considerazioni e le prescrizioni emerse in sede di Conferenza paesaggistica svoltasi il 7/06/2017.

La Variante, ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, si configura come Variante Semplificata in quanto  ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non comporta incremento al dimensionamento né diminuzione degli standard.  Ai sensi dell’art. 28bis della L.R. 65/2014, in quanto variante semplificata non è soggetta all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014.
Per quanto concerna l’attività di Valutazione Ambientale Strategica, la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Autorità Competente, ha trasmesso al Comune di San Casciano in Val di Pesa, prot. N. 24982 del 25 Maggio 2018, il Provvedimento di esclusione da VAS riferito alla Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ex art. 5 comma 3-ter L.R. 10/2010 relativa alla Variante al RUC scheda ATRU07 e PEQ 01.
In data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo accordo tra la Regione Toscana ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.31, comma 1, della LR 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma3, della Disciplina del PIT/PPR, con il quale all'art.6, si chiarisce che per le varianti semplificate, l'atto di avvio di cui all'art.21 del PIT/PPR è previsto solo per strumenti conformati qualora comprendano beni paesaggistici.
Per la variante semplificata al RUC di cui trattasi, riguardando uno strumento urbanistico non conformato, non si rende necessario procedere all’atto di avvio ai sensi dell'art.21 del PIT/PPR.

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