Descrizione

Localizzazione ed esercizio di attività commerciale, ubicate entro la rete stradale, per la vendita di carburanti ed olii lubrificanti per autotrazione

Requisiti del richiedente

1. Requisiti oggettivi
disponibilità dell'area, conformità del progetto agli indirizzi regionali ed alle condizioni e prescrizioni della pianificazione comunale
2. Requisiti soggettivi morali
- mancanza di condanne non inferiori a tre anni per delitti non colposi, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - mancanza di condanne per delitti contro l'economia pubblica, l?industria ed il commercio e per i delitti di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione, delitti contro la persona commessi con violenza- mancanza di condanne per delitti contro l'igiene e la sanità pubblica- mancanza di due o più condanne nel quinquennio precedente all?inizio dell?esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali- non essere incorsi nelle sanzioni o nelle limitazioni all'esercizio dell'attività previste dalla cd. Normativa Antimafia; -non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che non si sia ottenuta la riabilitazione- non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione adottate dalla legge nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.- non essere stati sottoposti all?applicazione di misure di sicurezza.Le condanne di cui sopra devono essere accertate con sentenza di condanna passata in giudicato.Il divieto di esercizio dell?attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora al pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell?attività.Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dall'art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia); tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall?eventuale preposto.in caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all?attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R.3/6/1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

 

Avvertenze

TRASMISSIONE PRATICA AL SUAP E COSTI
Indicazioni utili per la trasmissione della pratica e per il versamento dei relativi diritti di istruttoria sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive"

Normativa di riferimento

- Dlgs 11/02/1998 n. 32

- art. 71, comma 1, lett. A) F) dlgs 26/03/2010 n. 59

- L.R. 62/2018 "Codice Commercio"

- art. 13 lr 07/02/2005 n. 28

- art. 71 comma 6 lett. A) C) dlgs 26/03/2010 n. 59

- art. 14 lr 07/02/2005 n. 28

- d.lgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

- l. 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sviluppo Economico e Turismo
Responsabile
Nicoletta Francioni
Indirizzo
Via del Cassero 19 - piano terra - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256332
E-mail
n.francioni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedi' ore 9.00-12.00 e 16.00-18.00

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