Modalità di richiesta

Come si avvia l'attività

- Domanda

Requisiti del richiedente

1. Requisiti oggettivi

I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati ed in possesso di agibilità. Nel caso diverso al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

art. 23 del DPGR 41DPGR 41/r del 30/07/2013 - standard dimensionali per gli spazi interni

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido d’infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessi­bile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell’usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l’area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l’accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale com­prende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all’esterno della struttura;

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d’infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

5. I nidi d’infanzia già autorizzati all’entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l’in­gresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

2. Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, riportate all'Allegato 1 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dagli educatore e operatori ausiliarii

3. Requisiti soggettivi professionali

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi affe­renti alle classi pedagogiche o psicologiche;

b) master di primo o secondo livello avente ad ogget­to la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno soste­nuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente comunità infantile;

f) diploma di dirigente di comunità;

g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), non­ché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l’acqui­sizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l’esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

 

Costi

TRASMISSIONE PRATICA AL SUAP E COSTI
Indicazioni utili per la trasmissione della pratica e per il versamento dei relativi diritti di istruttoria sono reperibili nella pagina "Sportello unico attività produttive"

Informazioni

I servizi educativi di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002  consistono in:

a) nido d’infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così arti­colati:

1) spazio gioco;

2) centro per bambini e famiglie;

3) servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell’infanzia.

3. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un’offerta qualificata e diversificata basata sull’integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;

b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all’articolo 5 del DPGR 41/r 2013;

c) titolarità e gestione privata

Avvio attività e trasferimento di nido di infanzia

Il nido d’infanzia è un servizio educativo di inte­resse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d’infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo

 

Normativa di riferimento

- L.R. 26/07/2002 n. 32

- DPGR 30/07/2013 n. 41/R

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sviluppo Economico e Turismo
Responsabile
Nicoletta Francioni
Indirizzo
Via del Cassero 19 - piano terra - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256332
E-mail
n.francioni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedi' ore 9.00-12.00 e 16.00-18.00

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