Descrizione

Dichiarazione al fine di redigere l'atto di nascita e collegare alla persona i diritti civili del nostro ordinamento giuridico (diritto al nome, diritto all’identità personale) e instaurare il rapporto di filiazione

Iter procedura

A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio o la propria figlia per la formazione dell'atto di nascita

Descrizione
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino o della bambina e il nome che gli viene dato.

Come fare
Chi può presentare:
La denuncia di nascita può essere effettuata:

da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; (in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata);
da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro (in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico - autenticata da un notaio, con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i);
da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).
Cosa serve
Presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento)
Presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento)
Presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento)
Documentazione necessaria
- documento d'identità del/i dichiarante/i
- attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o in via del tutto residuale una dichiarazione sostitutiva
- procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Cosa si ottiene
La formazione dell'atto di nascita del minore

Tempi e scadenze
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento

Quanto costa
Il servizio è gratuito

Vincoli
Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
    
Riconoscimento di nascituro
Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.
Consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita.

 

Normativa di riferimento

- Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 - Ordinamento dello Stato Civile

- Legge 17.5.1997, n. 127 "Legge Bassanini"

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256310
E-mail
i.vadi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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